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Aderire al condono fiscale non evita gli accertamenti

lentepubblica.it • 31 Marzo 2016

condono fiscaleLa procedura indicata dalla legge 289/2002 non “mette al riparo” da eventuali controlli d’ufficio sia in materia di Iva che sui redditi relativi a Irpef e Irap.

 

SINTESI: L’adesione al condono previsto dall’articolo 8 della legge 289/2002, non determina di per sé la mancanza dei presupposti per procedere all’accertamento per redditi non dichiarati ai fini Irpef ed Irap e ai fini Iva, avendo il contribuente omesso di presentare la dichiarazione Mod./Unico 2002, ai sensi dell’articolo 41 Dpr 600/1973. Ai fini Iva, l’applicabilità del condono è impedita a monte dall’incompatibilità della norma con la disciplina eurocomunitaria.

 

Per quanto attiene all’accertamento per Irpef e Irap la norma non preclude, indipendentemente dai limiti di valore indicati, l’accertamento d’ufficio ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 41, stabilendo solo limiti di valore per “ogni” accertamento tributario, e dunque anche per quello di cui all’articolo 41.

 

Il limite normativo, in definitiva, è quantitativo, e non qualitativo.

 

Sentenza n. 5412 del 18 marzo 2016 (udienza 18 gennaio 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Bielli Stefano – Est. Scoditti Enrico – Pm. Del Core Sergio

 

Accertamento tributario – Condono L. n. 289 del 2002, art. 8 – Inapplicabilità ai fini Iva – Limite quantitativo per Irpef e Irap.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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